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da “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” a “Unità di risultati di apprendimento“ |
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———————————————————————————————————————————————————- 23. Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (Common European Framework of Reference for Languages) Strumento del Consiglio di Europa per fornire sistemi di validazione delle competenze linguistiche che definisce anche i livelli di competenza secondo una scala di misurazione globale che si sviluppa in 6 livelli comuni di riferimento (dal livello A1, il più basso, al livello C2 , il più alto) che viene, utilizzata a livello europeo, per definire il livello di padronanza raggiunto da un apprendente. Fonti Raccomandazione del Consiglio d’Europa sull’uso del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue e la promozione del Plurilinguismo CM/Rec(2008)7E ———————————————————————————————————————————————————- 24. Qualifica Fonte Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (2008/C 111/01) ———————————————————————————————————————————————————- R 25. Riconoscimento dei risultati di apprendimento Il processo in cui sono attestati i risultati dell’apprendimento ufficialmente conseguiti attraverso l’attribuzione di unità o qualifiche. Fonte Punto h) All.1 della Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno del 2009 sull’istituzione di un sistema di crediti per l’istruzione e la formazione professionale ( ECVET) ( 2009/C 155/02) ———————————————————————————————————————————————————- 26. Risultati dell’apprendimento Descrizione di ciò che un discente conosce, capisce ed è in grado di realizzare al termine di un processo di apprendimento. I risultati sono definiti in termini di conoscenze, abilità e competenze. Fonte Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (2008/C 111/01) ———————————————————————————————————————————————————-
S 27. Settore Raggruppamento di attività professionali in base a funzione economica, prodotto, servizio o tecnologia principale.
Fonte Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (2008/C 111/01) ———————————————————————————————————————————————————- 28. Spazi di flessibilità Possibilità di articolare in opzioni le aree di indirizzo di cui agli Allegati B) e C) del Regolamento degli istituti tecnici per corrispondere alle esigenze del territorio e ai fabbisogni formativi espressi dal mondo del lavoro e delle professioni, con riferimento all’orario annuale delle lezioni: entro il 30% nel secondo biennio e il 35% nell’ultimo anno. La citata flessibilità è utilizzata nei limiti delle dotazioni organiche assegnate senza determinare esuberi di personale. Fonte Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, emanato dal Presidente della Repubblica in data 15 marzo 2010. ———————————————————————————————————————————————————-
U 29. Unità di risultati di apprendimento Un elemento della qualifica costituito da una serie coerente di conoscenze, abilità e competenze suscettibili di essere valutate e convalidate. Fonte Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sull’istituzione di un sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionale (ECVET) (2009/C 155/02) Nel sistema ECVET un’unità può essere la più piccola parte di una qualifica che può essere valutata, trasferita, convalidata e, ove possibile, certificata. Un’ unità può essere propria di una sola qualifica o comune a più qualifiche. Fonte Commissione Europea, 2006c. Cedefop, Terminologia delle politiche educative e formative europee, 19/02/2010. ———————————————————————————————————————————————————- tratto dal Glossario Indire
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