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E
16. ECVET (European Credit system for Vocational Education and Training)
Sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionale (ECVET) inteso ad agevolare il trasferimento, il riconoscimento e l’accumulo dei risultati comprovati dell’apprendimento delle persone interessate ad acquisire una qualifica.
Fonte
Punto 6 della Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno del 2009 sull’istituzione di un sistema di crediti per l’istruzione e la formazione professionale ( ECVET) ( 2009/C 155/02)
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17. EQARF (European Quality Assurance Reference Framework)
Quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell’istruzione e della formazione professionale. Strumento di riferimento destinato ad aiutare gli Stati membri a promuovere e a seguire il miglioramento continuo dei loro sistemi di istruzione e formazione professionale sulla base di riferimenti europei comuni, il quale si basa sul QGCQ (quadro comune di garanzia della qualità) e lo sviluppa ulteriormente. Il quadro di riferimento dovrebbe contribuire a migliorare la qualità dell’istruzione e formazione professionale e ad accrescere la trasparenza e la coerenza delle politiche degli Stati membri in materia di istruzione e formazione professionale, favorendo così la fiducia reciproca, la mobilità dei lavoratori e degli studenti e l’apprendimento permanente.
Fonte
Punto 9 Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno del 2009 sull’istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell’istruzione e della formazione professionale (2009/C 155/01)
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18. EQF (European Qualification Framework)
“Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente. Strumento di riferimento per confrontare i livelli delle qualifiche dei diversi sistemi delle qualifiche e per promuovere sia l’apprendimento permanente sia le pari opportunità nella società basata sulla conoscenza, nonché l’ulteriore integrazione del mercato del lavoro europeo, rispettando al contempo la ricca diversità dei sistemi d’istruzione nazionali.” Il termine qualifica si riferisce a titoli di studio e qualifiche professionali.
Fonte
Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (2008/C 111/01)
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I
19. Indagine OCSE- PISA
Indagine che riguarda i livelli ottenuti nella capacità di lettura, in matematica e nelle scienze da parte dei quindicenni. Si tratta di statistiche che possono essere considerate uno specchio affidabile del complesso delle “competenze per la società della conoscenza”, dal momento che individuano fasce della popolazione non sufficientemente preparate alle sfide contemporanee o all’apprendimento lungo tutto l’arco della vita.
Fonte
Comunicazione della Commissione parametri di riferimento europei per l’istruzione e la formazione: seguito al Consiglio europeo di Lisbona ( COM/2002/0629 def.)
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L
20. Livelli
Il quadro europeo delle qualifiche e dei titoli EQF definisce otto livelli articolati in conoscenze, abilità e competenze. Queste ultime sono progressivamente differenziate in relazione all’acquisizione, da parte dello studente, del grado di autonomia e responsabilità.
Fonte
Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (2008/C 111/01)
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O
21. Obbligo di istruzione
Istruzione impartita per almeno dieci anni, obbligatoria e finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età.
Fonte
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art 1 comma 622 Decreto 22 agosto 2007 – Regolamento recante norme in materia di assolvimento dell’obbligo d’istruzione L’obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 dell’ articolo di seguito citato
Fonte
Art. 64 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133
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22. Opzioni
Ulteriore articolazione delle aree di indirizzo negli spazi di flessibilità in un numero contenuto incluso in un apposito elenco nazionale. Ambiti, criteri e modalità sono definiti, previo parere della Conferenza Stato, Regioni e Province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con successivo decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Fonte
Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, emanato dal Presidente della Repubblica in data 15 marzo 2010.
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tratto dal Glossario Indire
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